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I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;192~art5 · fonte su Normattiva