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In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di L. 10.000 e di L. 16.000 per chi acquista uno dei "blocchetti" di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2. A ciascun acquirente del "blocchetto" di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2 sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di L. 36.000, di cui otto buoni pedaggio per un valore complessivo di L. 16.000, assegnati all'atto della conversione del superbuono benzina. I buoni pedaggio di cui al presente articolo, utilizzabili su tutta la rete autostradale italiana, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non da' diritto ad alcun tipo di rimborso.

Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;192~art6 · fonte su Normattiva