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Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Citta' del Vaticano, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia. Detta agevolazione e' estesa ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al comma 1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, dietro esibizione della carta carburante turistica contenuta nel blocchetto di buoni benzina e di buoni pedaggio autostradale di cui al successivo articolo 8, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalita' e le condizioni generali che disciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui al successivo comma. Per la regolamentazione dei servizi derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.
Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998
