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I buoni benzina di cui al precedente articolo 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalita' di utilizzazione, ed agli stessi e' unita una "carta carburante turistica". Analogamente sono contenuti in blocchetti, cui e' unita una "carta carburante turistica", i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui al precedente articolo 3. Con il decreto di cui al precedente articolo 4 saranno emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, nonche' alla concessione dell'auto in sostituzione, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e societa' autostradali ed ai relativi controlli e al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle societa' petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla legge. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per il rimborso alle societa' autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 9. Per il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 7, il cui onere sara' determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sara' posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 9, il Ministero del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia. Con la stessa convenzione saranno determinate le modalita' di rimborso degli oneri derivanti dalle attivita' di assistenza ed informazione a favore dei turisti stranieri motorizzati.

Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;192~art8 · fonte su Normattiva