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Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonche' per le attivita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 10, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al fondo saranno imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attivita' richiamate al comma precedente nonche' quelli derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle societa' petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 8. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo si continua a provvedere mediante la contabilita' speciale di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.
Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998
