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L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, e' estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino gia' di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente costituite e siano gia' stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 30 gennaio 1953

urn:nir:stato:legge:1949-03-29;162~artunico · fonte del testo