Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, e' estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino gia' di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente costituite e siano gia' stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1952, n. 3088
1La L. 18 dicembre 1952, n. 3088 ha disposto (con l'articolo unico) che "La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008
