Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, e' estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino gia' di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente costituite e siano gia' stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1952, n. 3088

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La L. 18 dicembre 1952, n. 3088 ha disposto (con l'articolo unico) che "La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1949 al 30 gennaio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 dicembre 1952, n. 3088

    La L. 18 dicembre 1952, n. 3088 ha disposto (con l'articolo unico) che "La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, e' elevata da due a quattro anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-29;162~artunico · fonte del testo