Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, e' ulteriormente elevata ad anni sette. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1950 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente e' estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008
