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Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

Testo in vigore dal 14 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;537~art1 · fonte del testo