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Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di in nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine. A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573. Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1951 al 1 agosto 1952

urn:nir:stato:legge:1950-11-21;1030~artunico · fonte del testo