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((Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali)). A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573. Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune.

Testo in vigore dal 17 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 1955

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1952 al 17 marzo 1955. 11 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari tolto: occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle tolto: aziende aggiunto: Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il tolto: riammodernamento aggiunto: rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga … approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli tolto: istituti o sezioni aggiunto: Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, tolto: e con enti ed istituti aggiunto: con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, aggiunto: finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-11-21;1030~artunico · fonte del testo