Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale. ((Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, e' riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.)) I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2001, n. 459
1La L. 27 dicembre 2001, n. 459 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo vigente dal 11 aprile 2011
