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Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

Testo in vigore dal 30 maggio 1969 al 6 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1969-05-26;241~art2 · fonte del testo