I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in misura ridotta all'11 per cento:

  • a)sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle attrezzature industriali ed agricole nazionali;
  • b)sui macchinari e sulle attrezzature che, agli stessi fini e nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera a), siano destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;848~art1 · fonte del testo