Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso C)
dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:
- a)i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato;
- b)i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
