dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:

  • a)i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato;
  • b)i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-c-art2 · fonte su Normattiva