1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella stia composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 23 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
