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Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densita' superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.
Testo in vigore dal 11 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
