Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densita' superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

Testo in vigore dal 11 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-03-19;202~art1 · fonte del testo