Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35. Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione.

Testo vigente dal 1 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;659~art1 · fonte su Normattiva