Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, e' concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purche' la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.
Testo vigente dal 1 agosto 1961
Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, e' concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purche' la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.
Testo vigente dal 1 agosto 1961
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urn:nir:stato:legge:1961-07-19;659~art3 · fonte su Normattiva