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Ai fini del trattamento tributario previsto all'articolo precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza di Trieste, la quale accerta per mezzo dei competenti organi tecnici la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalla imposta. Sulle fatture emesse per l'acquisto di materiali e macchinari destinati ad essere impiegati od installati negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, devono essere riportati a cura, della ditta venditrice, ai fini dell'esenzione dall'imposta, gli estremi del provvedimento emanato dall'Intendenza di finanza di Trieste.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
