Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte.
tolto: L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, e' stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo. Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 200 a capo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-04;41~artunico · fonte del testo