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L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, e' stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo. Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura di lire 200 a capo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;41~artunico · fonte del testo