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Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 e' aggiunto: "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina"; nella colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del punto 2), e' aggiunta la cifra "500".

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;608~art1 · fonte del testo