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L'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Gli oli minerali distillati di cui all'articolo 1, dopo le operazioni di miscelazione indicate nell'articolo 2, sono estratti dalle raffinerie o dagli stabilimenti di produzione per essere avviati agli impianti ammessi al particolare impiego. Nel caso in cui siano trasferiti a depositi doganali od a quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata debbono essere custoditi in separati serbatoi e la miscelazione stabilita dall'articolo 2 puo' essere effettuata, sotto vigilanza finanziaria, in tali depositi, dai quali sono quindi direttamente avviati ai predetti impianti. I trasferimenti devono essere effettuati sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra. La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta di fabbricazione sulla benzina".
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008
