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La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto. Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attivita' sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a meta'. Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
