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Il Ministero della difesa ha facolta' di arruolare a domanda nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) I giovani licenziati presso gli istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per le attivita' marinare ovvero per l'industria e l'artigianato, ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368:

  • a)licenziati dalle sezioni "padroni marittimi": ferma di anni 4;
  • b)licenziati dalle sezioni "meccanici e motoristi navali", "elettricisti di bordo", "radiotelegrafisti di bordo": ferma di anni 3. Il numero dei giovani da arruolare in base al precedente comma e' stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei gradi da conferire agli idonei al termine del tirocinio previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-26;310~art1 · fonte del testo