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Sono abrogate le norme di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, nella parte riguardante l'arruolamento degli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalita', nonche' le disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1956, n. 121, e nella legge 30 luglio 1959, n. 699, nelle parti riguardanti l'arruolamento nel CEMM dei giovani provenienti dall'istituto professionale per le attivita' marinare, con aggregata scuola di avviamento professionale ad indirizzo marinaro di Venezia.

Testo in vigore dal 27 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-26;310~art3 · fonte del testo