Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Societa' concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle societa' e dalle addizionali e dalle altre imposte e o sovrimposte connesse a tali tributi. Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si fara' riferimento o ai prezzi delimitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1698~art2 · fonte del testo