Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Societa' concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle societa' e dalle addizionali e dalle altre imposte e o sovrimposte connesse a tali tributi. Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si fara' riferimento o ai prezzi delimitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1962
