Art. 18 — Trattamento di plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all'articolo 15 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, purche' siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani. I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1 gennaio 1963.
Testo vigente dal 2 febbraio 1968
