Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Agli effetti fiscali l'Unione e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione e' esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonche' dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile. Sono altresi' esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilita' e simili, ovunque situati, nonche' per qualsiasi forma di attivita' diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente. L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito e' dovuta dall'Unione nella misura della meta' del tributo ordinario.

Testo vigente dal 13 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-13;337~art4 · fonte del testo