Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre, con proprio decreto, che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati anche da enti ed associazioni agricole indicati nel decreto stesso. Anche in tal caso spetta, l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo vigente dal 7 agosto 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-07-29;1004~art5 · fonte su Normattiva