Qualora il produttore viticultore provi nei modi consentiti dalla legge, anche contro le risultanze scritte, che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo la presente legge e' stato inferiore a quello stabilito nell'articolo 4, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto l'abbuono di cui agli articoli 1 e 2, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Testo vigente dal 7 agosto 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-07-29;1004~art6 · fonte su Normattiva