L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite. Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.

Testo vigente dal 7 agosto 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-07-29;1004~art4 · fonte del testo