Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Ai fini del trattamento tributario previsto dall'articolo 3, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza competente la quale accerta, per mezzo dei compententi organi tecnici, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalle imposte. La domanda stessa deve essere accompagnata dal deposti, da parte del richiedente delle spese per la constatazione.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
