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Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilita'. Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 19 agosto 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1525~art5 · fonte su Normattiva