Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'esenzione da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, nonche' l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia, fiscale, disposta dall'art. 2, secondo a terzo comma, della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono estese a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
