Art. 5
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.
Testo vigente dal 30 novembre 1970
