Art. 2
Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalita', a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato. La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Testo vigente dal 30 novembre 1970
