Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

Art. 1 — Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati

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I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purche' a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

  • a)di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
  • b)di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
  • c)di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
  • d)di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
  • e)di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
  • f)di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
  • g)di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
  • h)di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
  • i)di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
  • l)di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 813. Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;35~art1 · fonte su Normattiva