Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Art. 1 — Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati
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I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purche' a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:
- a)di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b)di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c)di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d)di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e)di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f)di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g)di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h)di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i)di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l)di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 813. Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
