Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Art. 2 — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1960
urn:nir:stato:legge:1960-02-02;35~art2 · fonte su Normattiva