Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Art. 2 — Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
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I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
