Art. 5 — Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione)
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Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione e' dovuta in ragione:
- a)di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- b)di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- c)di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- d)di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1965, n. 120
2Il D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1965, n. 120, ha disposto (con l'art. 45) che "La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e' estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968".
Testo in vigore dal 15 maggio 1965 al 22 dicembre 2008
