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[1]Sono esenti dalla imposta di successione fino all'importo di L. 25.000 imponibile, le quote nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:
- 1)dei militari e delle altre persone addette all'Esercito ed all'Armata morte in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII;
- 2)dei militari e delle altre persone addette all'Esercito ed all'Armata, morte per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e sempre che la morte abbia avuto luogo non oltre i 12 mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;
- 3)di qualunque altra persona uccisa dal nemico dall'11 giugno 1940-XVIII, nel corso delle ostilita'.
[2]Quando il valore della quota netta ecceda le L. 25.000, ma non le L. 75.000 saranno dedotte dall'importo imponibile le prime L. 25.000 e l'imposta di successione verra' applicata sulla differenza in base alla aliquota ad essa corrispondente.
[3]Non concorrono a formare il valore della quota netta le somme, i valori e gli oggetti di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180.
[4]La denunzia delle dette successioni dovra' essere corredata da un certificato dell'autorita' militare attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2, 3.
Testo in vigore dal 16 settembre 1941 al 22 marzo 1942
