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Sono equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 57 del libro 1° del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata o la morte presunta, a norma dell'art. 59, o la assenza, a norma dell'art. 60 del libro stesso, in dipendenza di operazioni belliche avvenute dall'11 giugno 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 16 settembre 1941 al 22 marzo 1942
