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Le maggiorazioni stabilite nei riguardi dell'autore della successione dall'art. 2 e, nei riguardi degli eredi e legatari, dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, allegato B, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, non sono applicabili alle successioni delle persone di cui agli articoli precedenti, indipendentemente dall'ammontare della quota ereditaria o del legato.

Testo in vigore dal 16 settembre 1941 al 22 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-17;948~art3 · fonte del testo