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[1]All'art. 66 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«E' in facolta' del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

  • a)per inabilita' fisica permanente all'incondizionato servizio militare;
  • b)per motivi diversi da quelli fisici, purche' si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva».

Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1081~art1 · fonte del testo