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[1]I primi due commi dell'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:

[2]«Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresi' essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

  • a)gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermita' riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermita' diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;
  • b)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione la dove esista e dei corpi».

[3]La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unita' di cui all'articolo precedente.

[4]Agli ufficiali indicati nella precedente lettera b), qualora siano affetti da esiti di lesioni od infermita' per le quali sia stata concessa una pensione di guerra e' riservata, con diritto di precedenza su quelli di cui alla lettera a), la meta' delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti.

[5]A tale uopo i posti che si renderanno gradualmente vacanti saranno conferiti alternativamente, ad uno degli ufficiali mantenuti in servizio e ad uno degli ufficiali di cui alla lettera a).

[6]La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.

Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1081~art2 · fonte del testo