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[1]Le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII saranno interamente devolute agli ufficiali gia' mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre dell'anno 1938-XVII, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.
[2]La riassunzione dei predetti ufficiali viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
