Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII saranno interamente devolute agli ufficiali gia' mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre dell'anno 1938-XVII, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

[2]La riassunzione dei predetti ufficiali viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale.

Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1081~art3 · fonte del testo