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[1]L'art. 10 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155), e' sostituito dal seguente, con effetto dal 31 maggio 1938-XVI, data di entrata in vigore del Regio decreto-legge stesso:

[2]«Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario dagli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-18, e quelle degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate o per infermita' dipendenti da causa di guerra contratte durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o durante i cicli di operazioni di grande polizia coloniale dopo il 5 maggio 1936-XIV, cicli di volta in volta determinati o da determinarsi con appositi provvedimenti secondo le norme in vigore».

Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1081~art4 · fonte del testo