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[1]Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario di cui alla prima parte dell'art. 12 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge per gli ufficiali per i quali il giudizio definitivo sia stato gia' comunicato all'interessato prima di tale data, sempre che acquisiscano il titolo per la presentazione della domanda per il mantenimento o per la riassunzione in servizio da detta data per effetto delle norme contenute nella legge medesima.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 5 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1081~art5 · fonte del testo